Avvisi di accertamento: consigli utili su cosa fare

Nell’ambito dei suoi controlli periodici l’Agenzia delle Entrate potrebbe rilevare delle incoerenze nei pagamenti dei tributi. Se ciò dovesse verificarsi, potresti risultare destinatario di un avviso di accertamento.

Che cos’è? Come comportarsi in caso di ricezione di un avviso di accertamento?

Cos’è l’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è un atto ufficiale con cui l’Agenzia delle Entrate notifica in modo formale al  contribuente la pretesa tributaria. 

L’atto – che deve essere sempre motivato, a pena di nullità – deve indicare:

  • imponibili e aliquote accertate
  • imposte liquidate al lordo al netto di detrazioni, ritenute di acconto e crediti di imposta – ufficio presso cui ottenere informazioni
  • responsabile del procedimento
  • modalità e termini di pagamento
  • organo presso cui è possibile ricorrere.

Si consideri che dal primo di ottobre del 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate  sono diventati atti esecutivi, non necessitando più di un ulteriore provvedimento prima di aversi un  pignoramento o una ipoteca. 

Anche a tal fine è fondamentale che gli atti siano appositamente motivati al fine di far conoscere al  contribuente la motivazione della pretesa avanzata e contengano l’intimazione al pagamento della pretesa  tributaria vantata entro un termine di riferimento.

Come riconoscere l’avviso di accertamento

Prima ancora di comprendere come rispondere all’avviso di accertamento, è sicuramente utile riconoscerlo  per non confonderlo con altri provvedimenti amministrativi.

Prima dell’avvio dell’uso della PEC per la sua ricezione, storicamente l’avviso di accertamento era notificato  al contribuente unicamente all’interno di una busta verde, il cui contenuto esplicitava la natura dell’atto. Al  suo interno era infatti possibile trovare un documento in cui si faceva riferimento all’attività di verifica svolta  dall’amministrazione finanziaria e al tipo di credito che si intendeva riscuotere. Di particolare importanza,  all’interno del plico, l’indicazione degli addebiti che i termini entro cui è possibile regolarizzare la propria  posizione o procedere con una delle strade riconosciute al contribuente dal legislatore.

A titolo di esempio, l’avviso di accertamento può riguardare imposte sulle persone fisiche (accertamento  IRPEF) oppure altre imposte (come l’accertamento IMU/, accertamento TARES, accertamento IVA), così  come le ritenute d’acconto.

Cosa fare se si riceve l’avviso di accertamento

Quando il contribuente riceve l’avviso di accertamento ha diverse opportunità di azione.

Prima di comprendere quali sono, però, è utile condividere come il contribuente abbia 60 giorni di tempo  per agire: insomma, non vale la pena affrettarsi, bensì utilizzare questo tempo per comprendere, per  esempio, se gli addebiti sono corretti e valutare se siano effettivamente rispondenti a delle posizioni  debitorie validamente contestate. 

È proprio in questo caso che il nostro studio può venire in concreto e professionale supporto a tutti i  contribuenti interessati, permettendo loro di capire se il contenuto dell’avviso di accertamento sia riferibile

a posizioni da regolarizzare (e in che modo) o se vi siano altre strade da intraprendere per garantirsi il  rispetto dei propri diritti.

Acquiescenza

La prima è quella di accettare integralmente i contenuti dell’atto e pagare le somme dovute con un’azione  che si chiama acquiescenza

I benefici di questa condotta sono notevoli ed è di norma la strada consigliabile se effettivamente l’avviso di  accertamento è correttamente motivato e il contribuente è in grado di pagare subito il relativo importo:  ricorrere all’accettazione dell’atto in acquiescenza permette infatti di ridurre a 1/3 le sanzioni amministrative  irrogate, sempre che il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di accertamento, non presenti istanza di  accertamento con adesione e paghi entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica  dell’atto) le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.

Annullamento in via di autotutela

Naturalmente, esistono anche altri possibili risposte all’avviso di accertamento. Una di queste è  l’annullamento in via di autotutela, da percorrere nel caso in cui l’avviso di accertamento presenti dei vizi  sufficienti per rendere l’atto nullo o annullabile.

Tra i vari vizi che potrebbero far giungere a questo risultato ricordiamo quelli di forma, o ancora la notifica  ad altra persona rispetto al destinatario, errori negli importi o l’avviso che non riporta la necessaria  motivazione.

Se ritieni che queste siano le casistiche di tuo riferimento, puoi ottenere l’annullamento dell’atto in via di  autotutela presentando apposita istanza all’amministrazione finanziaria. Non esistono peraltro dei moduli  da utilizzare necessariamente: sarà sufficiente inviare una comunicazione nella quale evidenzi in maniera  chiara quali sono i vizi presenti nell’avviso di accertamento, domandandone così l’annuallamento E’ importante ricordare, tuttavia, che la presentazione di istanza di autotutela non sospende i termini per proporre ricorso, come di seguito esposto. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

Il ricorso giurisdizionale

Se la richiesta di annullamento in via di autotutela non dovesse essere accettata, puoi comunque rivolgerti al giudice entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica. 

Il ricorso dovrà essere presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Provincia dell’Ufficio che ha emesso l’atto,indicata nello stesso avviso di  accertamento, alla quale bisognerà far presente quali sono i vizi riscontrati nell’avviso di accertamento,  siano essi di carattere formale o sostanziale, domandando così l’annullamento diretto.

Nel caso in cui il giudice dovesse ritenere valido l’avviso di accertamento, disporrà l’annullamento dello  stesso. Potrebbe peraltro capitare che l’ente non si adegui alla decisione del giudice: in questa ipotesi potrai  comunque far valere le tue ragioni ricorrendo al tribunale per ottenere un giudizio di ottemperanze. Si tratta  pertanto di presentare un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro  giudice. È peraltro sempre possibile rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera,  specificando dati anagrafici e codice fiscale.

Di contro, qualora non dovesse accogliere la domanda di annullamento, chiamerà il contribuente a versare  l’importo dovuto, le spese di lite e una somma pari a 1/3 superiore al totale oggetto dell’accertamento.

L’accertamento con adesione

Altra strada percorribile nel momento in cui si riceve un avviso di accertamento è l’accertamento con  adesione, un’intesa tra le parti, contribuente e amministrazione finanziaria, finalizzata a definire gli importi in modo pattizio. Il contribuente, in seguito ad acquiescienza o ad accertamento con adesione, avrà la possibilità di rateizzare le somme da versare all’Amministrazione. Nel caso gli importi dovuti siano inferiori a 50.000,00 € il contribuente potrà suddividere i versamenti in otto rate trimestrali. Se invece il contribuente abbia un debito con l’Amministrazione per importi superiori a 50.000,00 € , avrà la possibilità di suddividere il versamento fino a sedici rate trimestrali.

 

Nel caso i versamenti attengano ad imposte dirette, IVA, Irap ed imposte sui redditi, i suindicati versamenti potranno essere effettuati attraverso il modello F24, ove invece si tratti di imposte indirette i versamenti dovranno essere effettuati attraverso il modello F23.

 

Il contribuente avrà l’onere di far pervenire all’Amministrazione la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima rata, che costituirà accettazione del pagamento rateale di quanto dovuto e perfezionamento dell’accordo.

Per saperne di più su quali soluzioni siano a tua disposizione in caso di ricezione dell’avviso di accertamento,  ti consigliamo di contattare senza indugi il nostro studio a questi recapiti.

Consulenza gratuita

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