Rappresentanza fiscale: come funziona e quando è necessaria

La rappresentanza fiscale è un servizio sempre più richiesto nel nostro Paese al fine di garantirsi  una corretta gestione delle operazioni internazionali. In un mercato sempre più aperto e  relazionato con altri Paesi, infatti, questo servizio ha finito con il rivestire un’importanza crescente,  rivelandosi spesso indispensabile.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e che cosa può fare per te.

Che cos'è la rappresentanza fiscale?

La rappresentanza fiscale è un servizio che si rivolge prevalentemente a quei soggetti che  effettuano operazioni soggette a IVA in uno Stato estero e che devono adempiere agli  obblighi IVA. Costoro possono nominare un rappresentante fiscale, in alternativa alla diretta  identificazione nel Paese interessato alle operazioni.

In altri termini, il rappresentante fiscale è quel soggetto – persona fisica o giuridica, come il nostro  Studio – che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non  residenti che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA nel nostro Paese.

Il rappresentante fiscale potrà occuparsi di aprire una posizione IVA utilizzando l’apposita  modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate a seconda della forma giuridica del soggetto  estero, e curare ogni adempimento successivo per conto del proprio cliente.

Come funziona la rappresentanza fiscale?

Fin qui, un rapido sguardo al funzionamento della rappresentanza fiscale. Ma il servizio –  premessa la sua utilità – è obbligatorio?

In realtà, non sempre. Ma il fatto che non sia obbligatorio non significa che non sia comunque la  scelta più conveniente per il soggetto non residente che deve compiere delle operazioni Italia.  Costui ha infatti a disposizione anche altre strade per adempiere ai propri obblighi legali fiscali  come, ad esempio:

  • costituire una stabile organizzazione in Italia
  • identificarsi in maniera diretta come soggetto passivo IVA

Per conoscere quali sono i casi in cui la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria e, in  generale, quali sono i benefici derivanti dalla sua nomina, ti consigliamo di contattare il nostro studio a questi recapiti.

Come si nomina un rappresentante fiscale

Ora che abbiamo capito che cosa fa il rappresentante fiscale e in quali occasioni si può o si deve  individuare, cerchiamo di capire come si nomina. 

La nomina di un rappresentante fiscale è molto semplice. È però importante tenere a mente che  è fondamentale che la nomina sia effettuata prima dell’inizio delle operazioni territorialmente  rilevanti, al fine di non farsi trovare impreparati e fuori dai perimetri del quadro normativo  attualmente in vigore.

L’agenzia delle Entrate chiarisce che i mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale sono:

  • atto pubblico, 
  • scrittura privata registrata, 
  • lettera annotata presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, 
  • atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell’Aja e munito di “Apostille”, 
  • oppure legalizzato dal console italiano all’estero

Quali sono gli obblighi del rappresentante fiscale

Come intuibile dalle righe che sopra abbiamo esposto sul tema, una volta nominato il  rappresentante fiscale diventa quel professionista che ha l’obbligo di assolvere a tutti gli  adempimenti ai fini IVA per conto del suo cliente.

A titolo di esempio, spetterà al rappresentante fiscale l’obbligo di procedere all’emissione e alla  registrazione delle fatture attive, alla registrazione delle fatture passive, alle liquidazioni periodiche  dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione IVA per conto del soggetto rappresentato.

Ne deriva che il rappresentante fiscale diventa obbligato in solido con il soggetto estero che  rappresenta per tutti gli adempimenti da cui scaturiscono degli obblighi ai fini IVA e –  evidentemente – altresì per le sanzioni che potrebbero sorgere dagli inadempienti sulle operazioni  a cui era tenuto. Non è invece responsabile per le violazioni che sono state commesse dal solo  soggetto rappresentato.

Apertura partita IVA per la rappresentanza fiscale

Una volta nominato il rappresentante fiscale, costui dovrà aprire la posizione IVA per il suo  mandante attraverso la dichiarazione anagrafica di inizio e variazione attività di cui all’art. 35 co. 1  e 3 del DPR n. 633/72.

Attraverso l’apertura della posizione IVA il soggetto estero – per il tramite del suo rappresentante  legale – sarà dunque sottoposto agli obblighi e ai diritti che sono previsti dalla normativa nazionale  in materia di imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, nel caso frequente in cui l’operatore italiano possegga già una partita IVA, con la nomina  a rappresentante fiscale dovrà dotarsi di una ulteriore partita IVA che dovrà essere gestita in modo  autonomo e con contabilità separata. Considerato che un rappresentante fiscale può  rappresentare più soggetti, ne deriva che potrà essere intestatario di più numeri di partita IVA  mentre, dal canto suo, l’operatore estero non potrà avere più di un rappresentante fiscale.

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