L’INFLUENCER CHE PROMUOVE LE VENDITE ONLINE È UN AGENTE DI COMMERCIO

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Il Tribunale di Roma, con sent. n. 2615 del 04/03/2024, chiarisce che qualora l’influencer, dietro compenso, promuova prodotti o servizi tramite l’utilizzo di social media a un pubblico di follower, svolgendo un’attività di promozione delle vendite con carattere di stabilità e continuità, può essere qualificato come agente di commercio ai sensi dell’art. 1742 c.c.

Negli ultimi anni, il ruolo degli influencer è diventato sempre più rilevante nel mondo del marketing digitale. Con l’ascesa delle piattaforme social, tali figure hanno acquisito un potere significativo nel guidare le decisioni di acquisto dei consumatori. A seguito di alcuni casi di cronaca, le autorità pubbliche si stanno occupando di questa figura, stabilendo alcune norme nell’interesse dei loro follower e dei consumatori.

La sentenza del Tribunale di Roma sopra richiamata è molto importante perché fornisce, per la prima volta, una qualificazione giuridica a questa professione, oltre che un inquadramento fiscale e previdenziale, tutti temi che finora non sono stati ben definiti.

La controversia riguardava una società e l’Enasarco circa la qualificazione dei rapporti di lavoro con alcuni collaboratori, inclusi numerosi influencer. Il punto centrale della disputa era se questi rapporti potessero essere considerati come contratti di agenzia, obbligando la società (se fosse riconosciuta tale qualificazione), al pagamento dei contributi previdenziali ad Enasarco.

Il Tribunale ha concluso che gli influencer dovrebbero essere qualificati come agenti di commercio se ricorrono i seguenti fattori:

– ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMPENSI LEGATI ALLE VENDITE

Gli influencer svolgono attività di promozione e vendita attraverso le loro piattaforme social. Attraverso i loro contenuti, pubblicizzano i prodotti della società e generano ordini utilizzando codici sconto personalizzati. Il compenso basato sugli ordini andati a buon fine è un indicatore chiave di un rapporto di agenzia.

– STABILITÀ E CONTINUITÀ

Le collaborazioni tra la società e gli influencer sono risultate stabili e continuative, con rapporti che durano diversi anni e compensi erogati regolarmente. Questo livello di continuità è stato considerato altro elemento tipico dei contratti di agenzia.

– ZONA DI ATTIVITÀ “DIGITALE”

Anche se la zona di attività degli influencer non è geografica, il loro pubblico sui social media rappresenta una “zona determinata” in senso digitale. La loro attività è mirata a segmenti specifici di mercato, rappresentato dagli utenti delle piattaforme digitali, aventi particolari caratteristiche (es. per tipologia di audience).

– LIBERTÀ E AUTONOMIA

La libertà e l’autonomia degli influencer nello svolgere le loro attività non escludono la possibilità di qualificare il loro rapporto come contratto di agenzia. Queste caratteristiche sono comuni anche agli agenti di commercio.

– ELEMENTI CONTRATTUALI

I contratti stipulati con gli influencer contengono termini compatibili con quelli dei contratti di agenzia, come l’uso di codici sconto personalizzati e compensi basati sulle vendite generate.

Dunque il fatto che il Tribunale abbia confermato che gli influencer debbano essere considerati agenti di commercio ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del Codice civile, ha determinato l’obbligo, per la società, di versamento dei contributi previdenziali e le sanzioni stabilite nel verbale di accertamento ispettivo.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Roma ha fornito una chiara indicazione della direzione giuridica che può essere intrapresa in Italia, ma lascia spazio a dibattiti e interpretazioni diverse. La qualificazione degli influencer come agenti di commercio implica, infatti, obblighi giuridici e contributivi significativi, che potrebbero influire sulla dinamica delle collaborazioni tra aziende e influencer.

Infatti, la natura atipica del contratto di influencer, la mancanza di un obbligo di promuovere contratti, la diversità nei modelli di compenso, l’autonomia operativa e l’assenza di una zona determinata sono tutti elementi che complicano la semplice assimilazione di questi rapporti ai contratti di agenzia, e che potrebbero essere fatti valere in sede di difesa.

Mentre il Tribunale di Roma ha stabilito un precedente importante, il dibattito legale e dottrinale sulla qualificazione degli influencer come agenti di commercio continuerà ad evolversi, riflettendo le rapide trasformazioni del mondo del marketing digitale e delle relazioni commerciali.

Le aziende e gli influencer dovranno navigare attentamente tra queste interpretazioni giuridiche per garantire che le loro collaborazioni siano conformi alle normative vigenti, evitando al contempo sanzioni e obblighi contributivi inaspettati.

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